Continuiamo a muoverci all’interno dell’intricato mondo delle normative che regolano l’edificabilità all’interno del nostro paese cercando di fornirvi una guida pratica e fruibile per un primo approccio all’argomento. In particolare qui andremo a concentrare l’attenzione sulla costruzione di case in legno su terreno agricolo tenendo in ogni caso presente che quanto andremo ad illustrarvi si applica a qualsiasi tipo di manufatto, che sia in legno prefabbricato, in cemento, in paglia o mattoni, indipendentemente quindi dal materiale usato.
Quali sono i permessi, i requisiti necessari e le limitazioni vigenti per la costruzione di un fabbricato su un terreno agricolo? Scopriamo passo dopo passo tutto ciò che c’è da sapere in termini di destinazione, indice di edificabilità ed inquadramento professionale.
Indice
- concessione edilizia
- terreni a destinazione agricola
- imprenditore agricolo o coltivatore diretto
- indice di edificabilità su terreno agricolo
- abbattere e ricostruire
Concessione edilizia
Come abbiamo già avuto occasione di approfondire all’interno del post dedicato proprio all’analisi della normativa relativa alla costruzione di case in legno o in qualsiasi altro materiale, il rilascio della concessione edilizia è assolutamente necessario per la realizzazione di qualsiasi tipo di fabbricato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dai materiali impiegati e dalla destinazione finale. Costruire case o manufatti senza gli appositi permessi si configura quindi come un reato punibile a norma di legge.
Tale legge si applica naturalmente anche ai terreni agricoli che anzi sono assoggettati ad un limite particolare di edificabilità in relazione proprio alla loro destinazione, ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza per arrivare a capire se e quando è possibile costruire case su terreno agricolo.
Terreni a destinazione agricola
La destinazione territoriale viene definita in base al Piano Regolatore Generale (LEGGE 6 agosto 1967, n. 765 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) da cui prende forma il piano urbanistico dei diversi Comuni. Il piano urbanistico definisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ognuna con una specifica destinazione e, in base al decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, si distinguono:
- Zona A – centro storico
- Zona B – parzialmente edificata
- Zona C – previsione di espansione urbana
- Zona D – insediamenti produttivi
- Zona E – attività agricola
- Zona F – infrastrutture di interesse pubblico
I terreni a destinazione agricola, di zona E, vengono definiti non soltanto a scopo produttivo ma anche per andare a salvaguardare paesaggio ed ambiente limitando proprio i permessi edificatori. Secondo il sistema legislativo vigente la costruzione di case o manufatti su terreni agricoli è limitata a particolari condizioni, primo fra tutti essere un imprenditore agricolo.
Imprenditore agricolo o coltivatore diretto
Il permesso per costruire una casa su un terreno agricolo dovrà essere rilasciato come sempre dal Comune all’interno del quale il fabbricato verrà edificato e potrà sussistere soltanto se si rispettano determinati requisiti:
- il proprietario del terreno dovrà svolgere l’attività di imprenditore agricolo da almeno tre anni;
- la costruzione dovrà rispettare i limiti di edificabilità.
Lo svolgimento dell’attività produttiva si identifica all’interno di tre figure del settore che sono appunto l’imprenditore agricolo, il coltivatore diretto e le società agricole. Queste tre figure, purché siano in attività da tre anni, sono in possesso dei requisiti necessari per fare richiesta di concessione edilizia al fine di realizzare una casa o un qualsiasi manufatto all’interno di un terreno agricolo.
Indice di edificabilità di un terreno agricolo
Concentriamoci adesso sul secondo requisito necessario per ottenere il permesso di costruzione di una casa in legno o in altro materiale su di un terreno agricolo ossia l’indice di edificabilità. Nel presentare domanda di concessione edilizia bisognerà allegare un progetto del fabbricato che si intende realizzare e le sue dimensioni dovranno rispettare i limiti previsti dalla legge.
Per i terreni agricoli l’indice di edificabilità è fissato a 0,03 metri cubi per ogni metro quadro di superficie totale del terreno:
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.
Per calcolare l’effettiva edificabilità di un terreno bisognerà per prima cosa verificare in Comune la corrispondenza del parametro fornito dal ministero e gli eventuali limiti fissati dal Comune stesso, quindi moltiplicare i metri quadrati del terreno per il valore di densità fondiaria stabilito dalla legge (in questo caso 0,03). Il risultato, espresso in metri cubi, fornirà il limite di volumetria del fabbricato.
Abbattere e ricostruire
Se avete a disposizione un terreno agricolo con un vecchio rudere potrete naturalmente prendere in considerazione l’ipotesi di ristrutturare l’intero fabbricato oppure abbatterlo e ricostruirlo seguendo come sempre le norme vigenti in materia.
La ricostruzione di una casa in legno, partendo da un vecchio fabbricato regolarmente accatastato, vi svincolerà dal limite di svolgimento dell’attività agricola e vi permetterà di utilizzare la volumetria già esistente con una piccola maggiorazione stabilita dalla legge.